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MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

La documentazione per la rendicontazione dovrà essere trasmessa al Servizio competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività ammessa a contributo.

Comma 1)

In esecuzione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 16 della L.P. 13/90, i comuni e gli altri enti pubblici, cui vengano concessi contributi ai sensi dell'articolo 16, procedono alla rendicontazione dell'attività di gestione con un apposito provvedimento emanato dall'organo competente, dando conto delle risultanze finanziarie delle attività realizzate secondo l'allegata scheda tipo (MOD. B3) e con una relazione illustrativa dell'attività svolta. Detta documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività ammessa a contributo.

Comma 2)

Qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del comma 2) del precedente punto "1. Modalità di presentazione delle domande", i comuni e gli altri enti pubblici procedono alla rendicontazione attraverso la trasmissione, entro il termine indicato al precedente comma 1), di un provvedimento emanata dall'organo competente attestante la totale e regolare effettuazione dell'attività affidata in concessione nel pieno rispetto e osservanza di quanto previsto dal contratto di appalto o convenzione e del relativo disciplinare, dando conto anche degli impegni di spesa assolti dall'ente.

Comma 3)

Il mancato rispetto del termine del 30 aprile per la presentazione della documentazione di rendicontazione comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme eventualmente erogate.

Comma 4)

E’ facoltà del dirigente del Servizio prorogare il termine di cui al precedente comma 1), in ogni caso per non più di 30 giorni, per comprovate e giustificate motivazioni, su richiesta da presentarsi per iscritto da parte degli interessati entro il 30 aprile.

Comma 5)

Qualora allo scadere della proroga la documentazione non fosse presentata, il contributo sarà definitivamente revocato e si procederà alla riscossione di quanto eventualmente erogato, ai sensi dell'articolo 51 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

Comma 6)

Il Servizio competente, dopo la presentazione del consuntivo da parte degli enti beneficiari, dovrà disporre tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare che il contributo erogato non sia superiore alla percentuale della spesa ritenuta ammissibile, risultante dal consuntivo, stabilita nel provvedimento di concessione.

Comma 7)

Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto alla spesa ammessa, si provvederà alla rideterminazione d'ufficio, in misura proporzionale, del contributo; qualora invece le entrate risultassero maggiori delle uscite, il contributo verrà ridotto di un importo pari alla differenza delle stesse.

Comma 8)

L'eventuale avanzo dell'anno precedente verrà recuperato in sede di erogazione dei finanziamenti successivi relativamente al terzo trimestre ed eventualmente anche al quarto, procedendo, se necessario, e comunque nel caso di cessazione dell'attività ammessa a contributo, al recupero ai sensi dell'articolo 51 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

Disposizioni generali

Comma 1)

Qualora la documentazione richiesta sia già in possesso dell'amministrazione provinciale i soggetti interessati possono farvi rinvio.

(ultimo aggiornamento: 13/10/2009)

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