L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 16 della L.P. 13/90 è disposta mediante versamento in via anticipata di ratei trimestrali, previa richiesta da parte dell'ente interessato.
Comma 1)
L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 16 della L.P. 13/90 è disposta mediante versamento in via anticipata di ratei trimestrali, previa richiesta da parte dell'ente interessato. L'erogazione della terza trimestralità è subordinata alla presentazione di una relazione, a firma del legale rappresentante dell'ente, illustrativa dell'attività svolta nel semestre precedente, o, qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del comma 2) del precedente punto "1. Modalità di presentazione delle domande", attestante la totale e regolare effettuazione dell'attività affidata in concessione, in conformità a quanto previsto dall'atto di appalto o convenzione e del relativo disciplinare.
Comma 2)
L'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 16 della L.P. 13/90 è disposta su presentazione di idonea documentazione di spesa.
(ultimo aggiornamento: 13/10/2009)