La Legge 189/2002 in materia di immigrazione e asilo istituisce all'art. 32- 1 sexies, di modifica alla legge 28 febbraio 1990, n. 39 art 1, il Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
La Legge 189/2002 in materia di immigrazione e asilo istituisce all'art. 32- 1 sexies, di modifica alla legge 28 febbraio 1990, n. 39 art 1, il Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
In particolare, attraverso il dettato del medesimo art. 32- 1 septies, della suddetta Legge, viene istituito il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, al quale possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, gli Enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria.
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati capitalizza l’esperienza realizzata nell’ambito del Programma Nazionale Asilo (PNA) e ne rinnova l’approccio organico inserendola in un quadro istituzionale.
Al fine di razionalizzare e ottimizzare il Sistema di protezione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, è stato attivato il Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano servizi d’accoglienza.
Il Servizio, attivato dal Ministero dell’Interno, è affidato all’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
Secondo il dettato della legge, al Servizio Centrale spettano i compiti di:
Monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario.
Creare e mantenere in costante aggiornamento una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
Favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati.
Fornire assistenza tecnica agli Enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza.
Promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, programmi di rimpatrio attraverso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
Il Servizio Centrale svolge un ruolo di coordinamento sul funzionamento complessivo del sistema nazionale, cui assicura il necessario supporto tecnico, e sull'andamento dei singoli progetti, curandone anche la messa in rete. Gestisce la Banca Dati degli interventi realizzati a livello locale e provvede alla formazione e all’aggiornamento degli operatori dei progetti attraverso convenzioni con organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell’asilo. In una logica di relazione continua fra il centro e la periferia il Servizio Centrale opera affinché le pratiche migliori realizzate localmente diventino patrimonio comune e i servizi offerti garantiscano standard di qualità.
Il Servizio Centrale coordina inoltre l’ammissione dei beneficiari ai progetti territoriali fino ad esaurimento dei posti complessivamente disponibili a livello nazionale. Ciò avviene sia su segnalazione delle Prefetture – U.T.G. e di altri organismi (progetti territoriali stessi, Enti locali, Questure, Enti di tutela, ecc.), sia attraverso il raccordo con i Centri di identificazione. In base all’art.11 del D.P.R. n°303, il Servizio centrale e/o Enti locali finanziati dal Fondo nazionale, attivano nei summenzionati Centri, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario.
Oltre al coordinamento delle attività dei Comuni finanziati dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, il Servizio Centrale ha sostenuto e coordinato durante il periodo 2004-2005 anche le attività dei Comuni che, per la realizzazione di progetti di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e rifugiati, hanno ricevuto un finanziamento da parte dell’ ANCI, grazie ai fondi straordinari dell’otto per mille Irpef, a diretta gestione statale.
A partire dal 1 gennaio 2006, il Servizio centrale svolge un ruolo di coordinamento e consulenza anche verso servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del Sistema di protezione e dedicati a beneficiari appartenenti a categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani e vittime di tortura e/o di violenza.
Data la specificità di tali categorie, agli enti locali è necessariamente richiesta una tipologia di interventi che tenga conto di misure assistenziali atte a soddisfare il rispetto delle esigenze di ogni persona, in ottemperanza alle linee guida emanate con decreto ministeriale GU n. 283 5/12/2005 e alle disposizioni specifiche della direttiva 2003/9/CE, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, recepita dallo Stato italiano con il Decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140.
(ultimo aggiornamento: 08/09/2009)