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due persone sui binari del treno

DIRITTO D'ASILO

Diritto d'asilo nell'ordinamento italiano

A partire dal 1 gennaio 2008 l’ordinamento italiano ha attuato il curriculum d’asilo europeo comune a tutti gli Stati membri dell’U.E., ciò ha comportato l’individuazione di tre forme di asilo.

Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano vede come fondamento il 3° comma dell’art. 10 della Costituzione Italiana: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Nel sistema costituzionale italiano il diritto d’asilo ha un contenuto necessario, cioè il diritto dello straniero di essere ammesso sul territorio italiano, almeno anzitutto al fine di presentare e far esaminare la domanda di asilo. La Costituzione italiana non esige però che il diritto d’asilo sia attuato secondo un unico modello di protezione dello straniero e non prevede il riconoscimento di un solo status.

Le forme di asilo

A partire dal 1 gennaio 2008, conseguentemente all’attuazione con D.lvo 251/2007 della direttiva Europea 2005/85/CE l’ordinamento italiano ha attuato il curriculum d’asilo europeo comune a tutti gli Stati membri dell’U.E., ciò ha comportato l’individuazione di tre forme di asilo:

· la protezione internazionale - ex status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con legge 722 del 1954.

Con il termine rifugiato si intende il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

· protezione sussidiaria, nel caso di cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

· motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 D.lvo 286/98, rilasciato dal Questore competente allo straniero che non ha i requisiti previsti dalle norme internazionali ma deve comunque ricevere protezione da parte dell’ordinamento italiano (tale forma va letta in combinato disposto con la’rticolo 19 del D.lvo 286/98).


(ultimo aggiornamento: 08/09/2009)

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