L’Associazione Patto Casa non affitta appartamenti, ma fornisce garanzie economiche ai proprietari qualora intendano affittare i loro alloggi a cittadini immigrati.
Da alcuni anni presso il Cinformi è attivo un servizio di sportello di “Patto Casa”, l’Associazione nata con lo scopo di aiutare le fasce deboli della popolazione ad affrontare il problema dell’abitazione. L’Associazione, che ha sede presso la Federazione trentina delle cooperative a Trento, è sorta su impulso del Comune di Trento, della Provincia autonoma, delle principali associazioni imprenditoriali e delle maggiori organizzazioni che si occupano dell’accoglienza degli stranieri. Recentemente hanno aderito a Patto Casa anche diverse Casse Rurali.
L’Associazione non ha appartamenti propri da affittare, ma si pone l’obiettivo di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di abitazioni fornendo una garanzia ai proprietari per indurli ad aumentare la loro disponibilità all’affitto anche a famiglie immigrate.
Chi può aderire al fondo di garanzia?
Potranno chiedere l’adesione alle forme di garanzia previste dal regolamento di Patto Casa, solo per contratti di locazione stipulati ex novo con la formula 3+2 o 4+4, tutti i proprietari di alloggi situati sul territorio provinciale che intendono locare a fasce deboli della popolazione con particolare riferimento a lavoratori immigrati non abbienti e loro famiglie.
A chi si potrà affittare?
Ai residenti, o con domicilio documentato, in Provincia di Trento da almeno un anno, in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure in grado di documentare un adeguato reddito da lavoro. Costituirà titolo di precedenza la presenza nel nucleo familiare di minori o disabili.
Cosa prevede la garanzia che l’Associazione Patto Casa presta ai richiedenti?
a) il rimborso della morosità del conduttore di una quota pari al 50% del canone di locazione per un massimo di 12 mensilità, fermo restando l’impegno del locatore a recuperare il debito e con l’obbligo di segnalazione della morosità al presidente dell’Associazione Patto Casa entro il terzo mese di morosità pena la perdita della garanzia su tutti i mesi precedenti la segnalazione; per le famiglie numerose (sopra le quattro persone) la garanzia è aumentata di 3 mesi;
b) il rimborso delle spese condominiali non pagate dal conduttore e, sulla base delle leggi esistenti, rivendicate formalmente dall’amministratore condominiale alla proprietà fino a € 1.000,00;
c) il rimborso dei danni all’immobile, oltre la normale usura, causati dal conduttore e non coperti da assicurazione fino a € 1.000,00.
d) il rimborso spese per eventuale procedura di sfratto fino a € 1.000,00;
e) La liquidazione della garanzia avverrà al rilascio dell’appartamento o in presenza di procedura di sfratto o di rilascio. In ogni caso l’Associazione PATTO CASA potrà richiedere al conduttore o l’assegnatario moroso la restituzione, anche rateale, dell’importo pagato in sua vece. Così come il locatore o il Socio, nel caso di ricupero di crediti arretrati restituirà all’Associazione PATTO CASA la somma anticipata nel limite di quanto recuperatola liquidazione della garanzia prevista alla lettera c) avverrà entro due mesi dal termine del contratto di locazione.
Referente per Patto casa presso il Cinformi: Michela Mattevi
Tel. 0461 405 692
E-mail: info.stranieri@provincia.tn.it
(ultimo aggiornamento: 18/09/2009)