RICHIEDENTE ASILO
La persona alla quale sia impedito, nel paese d'origine, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
A partire dal 1 gennaio 2008 l’ordinamento italiano ha attuato il curriculum d’asilo europeo comune a tutti gli Stati membri dell’U.E., ciò ha comportato l’individuazione di tre forme di asilo.
Le linee guida hanno lo scopo di individuare le condizioni materiali d'accoglienza per garantire una qualità di vita adeguata per la salute ed il benessere dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito.
Il protocollo di procedura per l’accoglienza dei richiedenti asilo politico è predisposto secondo le "Linee guida per la predisposizione del protocollo di procedura di accoglienza dei richiedenti asilo ai sensi della L.P. 13/90".
Le regole che disciplinano l’accoglienza temporanea presso gli alloggi gestiti dal Centro informativo per l’immigrazione del Servizio per le politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento.
La Legge 189/2002 in materia di immigrazione e asilo istituisce all'art. 32- 1 sexies, di modifica alla legge 28 febbraio 1990, n. 39 art 1, il Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Le procedure per la presentazione e l'esame delle domande di protezione internazionale in Italia da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, denominati "stranieri".
(ultimo aggiornamento: 24/01/2013)