LAVORATORE
Ai lavoratori comunitari e non comunitari si applicano, in base al principio fondamentale della parità di trattamento fra lavoratori stranieri e quelli italiani, le stesse tutele previdenziali ed assistenziali garantite ai lavoratori italiani, salve soltanto le specifiche eccezioni previste dalla legge.
Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente (in Trentino da parte del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento).
La persona alla ricerca di un'occupazione deve recarsi presso il Centro per l'impiego del luogo in cui ha il proprio domicilio. I servizi offerti dai centri per l'impiego sono destinati innanzitutto alle persone che si trovano in "stato di disoccupazione", ma ne possono fruire anche i soggetti occupati e che sono alla ricerca di un altro lavoro.
Servizi di orientamento, informazione, formazione, consulenza e assistenza per l'avvio dell'attività economica offerti dalla camera di commercio di Trento. Le Camere, oltre a essere punti di riferimento per adempiere a obblighi normativi, forniscono anche servizi reali di supporto alle imprese nel campo della formazione, etc.
La fonte normativa più importante dopo la Costituzione (art. 39), in materia di libertà sindacale è la legge 20 maggio 1970 n. 300, ovvero lo Statuto dei Lavoratori. Questa, recependo i principi fissati dalla Costituzione, non ha regolamentato la libertà sindacale, bensì l'ha garantita e resa più incisiva all'interno delle unità produttive.
La pubblicazione si sofferma sulla definizione dei diritti e degli obblighi tributari degli immigrati che vivono in Italia, spiegando cosa sono il codice fiscale e la partita Iva, come si registra un contratto di locazione, cosa bisogna fare per avviare un’attività, etc.