(ultimo aggiornamento: 22/10/2007)
Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia. Entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso lo straniero deve richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno della tipologia indicata dal visto d’ingresso.
E' possibile entrare in Italia senza il visto di ingresso rilasciato dalle autorità consolare italiane, oltre che per turismo, anche per affari e per cure mediche, ma solo se cittadini appartenenti ad alcuni specifici Paesi (vedi domanda 2). Tutti gli altri cittadini per qualsiasi ragione vogliano entrare in Italia hanno l'obbligo di richiedere il visto.
Nei casi di ingresso senza visto il cittadino straniero può soggiornare per un periodo massimo di 90 giorni con l’obbligo, se il suo periodo di soggiorno supera gli otto giorni lavorativi, di dichiarare la propria presenza alla frontiera o alla Questura del luogo di domicilio. Alla scadenza dei 90 giorni di soggiorno lo straniero dovrà lasciare l'Italia e potrà farvi rientro solo 90 giorni dopo la scadenza del suo precedente periodo di permanenza.
Ogni anno vengono stabilite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le quote di ingresso per cittadini stranieri che vogliano entrare in Italia per svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato (anche per esigenze di carattere stagionale) ed autonomo.