(ultimo aggiornamento: 22/10/2007)
Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia. Entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso lo straniero deve richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno della tipologia indicata dal visto d’ingresso.
I passaggi necessari per ottenere l’ingresso e il soggiorno in Italia del familiare da ricongiungere sono i seguenti:
- la domanda di “nulla osta” al ricongiungimento familiare deve essere presentata alla Questura del luogo dove si richiede il ricongiungimento, completa di tutta la documentazione richiesta (attraverso appuntamento fissato dal Cinformi);
- all’atto della presentazione della domanda la Questura rilascia una ricevuta, che riporta la data del ritiro del “nulla osta” al ricongiungimento familiare;
- se sussistono tutti i requisiti, la Questura rilascia il “nulla osta”.
A questo punto il familiare da ricongiungere dovrà presentarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica italiana del proprio Paese, per ottenere il rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento;
Ogni anno vengono stabilite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le quote di ingresso per cittadini stranieri che vogliano entrare in Italia per svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato (anche per esigenze di carattere stagionale) ed autonomo.