(ultimo aggiornamento: 22/10/2007)
Può richiedere il ricongiungimento familiare:
- il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi (art. 28, comma 1, D.lgs. 286/98).
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento;
- genitori a carico qualora siano impossibilitati al loro sostentamento (art. 29 D.lgs. 286/98).
Lo straniero che intende presentare l’istanza per il ricongiungimento familiare deve in linea generale dimostrare i seguenti requisiti:
La disponibilità di un alloggio idoneo. Per esempio dimostrando di avere un contratto di locazione o un alloggio in proprietà; è necessario inoltre che presenti un’attestazione comunale secondo la quale l’alloggio, per i parametri previsti dalla legge provinciale di edilizia residenziale pubblica, può ospitare un numero di persone pari a quello che comporrà il nucleo familiare, oppure un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente;
La disponibilità di un reddito sufficiente. La legge ha stabilito i seguenti parametri minimi: per ricongiungere un familiare è necessario un reddito pari all’importo dell’assegno sociale annuo; per due o tre familiari un reddito pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale; per quattro o più persone un reddito pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.