(ultimo aggiornamento: 22/10/2007)
Può richiedere il ricongiungimento familiare:
- il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi (art. 28, comma 1, D.lgs. 286/98).
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento;
- genitori a carico qualora siano impossibilitati al loro sostentamento (art. 29 D.lgs. 286/98).
I passaggi necessari per ottenere l’ingresso e il soggiorno in Italia del familiare da ricongiungere sono i seguenti:
- la domanda di “nulla osta” al ricongiungimento familiare deve essere presentata alla Questura del luogo dove si richiede il ricongiungimento, completa di tutta la documentazione richiesta (attraverso appuntamento fissato dal Cinformi);
- all’atto della presentazione della domanda la Questura rilascia una ricevuta, che riporta la data del ritiro del “nulla osta” al ricongiungimento familiare;
- se sussistono tutti i requisiti, la Questura rilascia il “nulla osta”.
A questo punto il familiare da ricongiungere dovrà presentarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica italiana del proprio Paese, per ottenere il rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento;