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Per l'argomento "Riunire la famiglia" sono disponibili anche:

La scheda Guide pratiche "Riunire la famiglia"
1 approfondimento di tipo "Legge"

Chi può fare il ricongiungimento familiare?

Può richiedere il ricongiungimento familiare:
- il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi (art. 28, comma 1, D.lgs. 286/98).

(ultimo aggiornamento: 22/10/2007)

Per l'argomento "Riunire la famiglia" (Guide pratiche) sono disponibili ulteriori Domande frequenti:

Chi può essere ricongiunto?

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento;
- genitori a carico qualora siano impossibilitati al loro sostentamento (art. 29 D.lgs. 286/98).

Quali sono i requisiti per il ricongiungimento familiare?

Lo straniero che intende presentare l’istanza per il ricongiungimento familiare deve in linea generale dimostrare i seguenti requisiti:
La disponibilità di un alloggio idoneo. Per esempio dimostrando di avere un contratto di locazione o un alloggio in proprietà; è necessario inoltre che presenti un’attestazione comunale secondo la quale l’alloggio, per i parametri previsti dalla legge provinciale di edilizia residenziale pubblica, può ospitare un numero di persone pari a quello che comporrà il nucleo familiare, oppure un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente;
La disponibilità di un reddito sufficiente. La legge ha stabilito i seguenti parametri minimi: per ricongiungere un familiare è necessario un reddito pari all’importo dell’assegno sociale annuo; per due o tre familiari un reddito pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale; per quattro o più persone un reddito pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Come si ottiene l’ingresso di un familiare per ricongiungimento familiare?

I passaggi necessari per ottenere l’ingresso e il soggiorno in Italia del familiare da ricongiungere sono i seguenti:
- la domanda di “nulla osta” al ricongiungimento familiare deve essere presentata alla Questura del luogo dove si richiede il ricongiungimento, completa di tutta la documentazione richiesta (attraverso appuntamento fissato dal Cinformi);
- all’atto della presentazione della domanda la Questura rilascia una ricevuta, che riporta la data del ritiro del “nulla osta” al ricongiungimento familiare;
- se sussistono tutti i requisiti, la Questura rilascia il “nulla osta”.
A questo punto il familiare da ricongiungere dovrà presentarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica italiana del proprio Paese, per ottenere il rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento;


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