Possono presentare la domanda per lo status di rifugiato le persone che hanno subito persecuzioni o temono, sulla base di fondati motivi, di subire una persecuzione individuale a causa della loro razza, della loro religione, della loro nazionalità, della loro appartenenza a un certo gruppo sociale o delle loro opinioni politiche. Essi possono richiedere asilo in Italia presentando una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano vede come fondamento il 3° comma dell’art. 10 della Costituzione Italiana: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
In base alla Convenzione di Ginevra, la richiesta di asilo politico deve essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia. Diversamente è possibile fare domanda direttamente all’Ufficio immigrazione della Questura della luogo in cui si elegge il proprio domicilio.
Dopo aver presentato la domanda per lo status di rifugiato, la Questura rilascerà un permesso di soggiorno per richiesta asilo al richiedente; tale permesso costituisce un permesso di soggiorno che da pieno titolo al soggiorno, ma con validità di 6 mesi. Decorsi questi 6 mesi, se la Commissione non ha ancora convocato il richiedente asilo questi ha diritto a vedersi rinnovare il permesso per altri 6 mesi, ma tale permesso consentirà l’accesso al mercato del lavoro (D.lvo 140/2005)
La Commissione dopo avere sentito personalmente il richiedente asilo si determinerà riconoscendo uno degli status sopra indicati o rigettando la domanda.
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