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Per l'argomento "Procedura di accoglienza in provincia di Trento" sono disponibili anche:

La scheda Guide pratiche "Procedura di accoglienza in provincia di Trento"
Sono disponibili 10 Domande frequenti/o per l'argomento "Procedura di accoglienza in provincia di Trento" (Guide pratiche):

Quanto tempo si può restare nell’alloggio?

Il periodo di concessione dell’alloggio parte dal momento della richiesta dell’interessato o d’ufficio, e termina, di norma, con la conclusione definitiva dell’iter amministrativo (eventuali ricorsi compresi) della domanda di asilo.

La durata è di 6 mesi (dalla data di notifica dell’esito positivo della domanda) prorogabili in altri 6 mesi. E’ prevista un’eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Cinformi dell’assessorato alle Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento.

L’alloggio è gratuito anche per i lavoratori?

Qualora il richiedente asilo svolga un’attività lavorativa, deve concorrere alle spese per il posto letto proporzionatamente al proprio guadagno.

In quali casi viene revocata l’accoglienza nell’alloggio?

Si possono revocare le condizioni materiali d'accoglienza, quando siano decorsi 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, dal riconoscimento formale dello status di rifugiato, più eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Centro informativo per l’immigrazione del Servizio per le politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento.

La revoca o la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, inoltre, è prevista anche nelle seguenti ipotesi:
1. se il richiedente asilo, o il familiare al seguito, si è ripetutamente comportato in modo violento o minaccioso verso gli addetti del centro di accoglienza o verso le persone ivi alloggiate;
2. qualora il richiedente asilo, o il familiare al seguito, possa attingere ad altre fonti di sostegno economico o materiale;
3. se il richiedente asilo o un familiare al seguito non si conforma ad un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località determinata dalle autorità competenti;
4. se il richiedente asilo impedisce ai minori per i quali è responsabile di frequentare la scuola o singoli corsi dei programmi scolastici ordinari;
5. se il richiedente asilo non partecipa alle iniziative concordate con il gruppo di lavoro.


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