I visti d’ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti Schengen uniformi" e si dividono in :
- visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;
- visti di "tipo B", per transito, con validità massima di 5 giorni;
- visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di 90 giorni.
I visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della Convenzione di applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a "validità territoriale limitata" (V.T.L.)
- visti di "tipo D", previsti dall’articolo 18 della Convenzione di applicazione, sono denominati "visti nazionali" (V.N.) di lunga durata con validità superiore a 90 giorni.