Per minore straniero non accompagnato s’intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
La direttiva stabilisce che, all’arrivo in frontiera, il minore, dopo la presa in carico del giudice tutelare, sia subito affidato al Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e non ad una struttura qualsiasi come finora è accaduto.
A partire dal 1 gennaio 2006, il Servizio centrale svolge un ruolo di coordinamento e consulenza anche verso servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del Sistema di protezione e dedicati a beneficiari appartenenti a categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani e vittime di tortura e/o di violenza.