A quali diritti può accedere il titolare del Permesso di soggiorno CE?
L’art. 9 del D.lgs. 286/98 stabilisce che “oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del Permesso di soggiorno CE può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992”.
La titolarità della carta di soggiorno comporta la possibilità, se ne sussistono i presupposti, di accedere:
- a tutte le provvidenze per gli invalidi civili (ivi compreso il minore iscritto sulla carta di soggiorno del genitore);
- all’assegno di maternità;
- all’assegno sociale.
(ultimo aggiornamento: 22/10/2007)
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