Vai menu di sezione

L'autocertificazione

L'autocertificazione è però consentita ai cittadini stranieri solo limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Una diversa forma di attestazione è l’autocertificazione, riconosciuta dalla legge italiana per semplificare l’attività amministrativa come possibilità alternativa rispetto alla richiesta e al rilascio del certificato vero e proprio da parte degli uffici competenti. L'autocertificazione è però consentita ai cittadini stranieri solo limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 2 comma 1 DPR 394/1999, regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione). Ciò significa che un cittadino straniero può, alle stesse condizioni di un cittadino italiano, autocertificare determinate circostanze, ma sempre che siano già ufficialmente note ad un ufficio pubblico italiano. Ad esempio, se un figlio di cittadino straniero nasce in Italia sarà sicuramente possibile autocertificare la sua nascita poiché esiste una registrazione del minore presso l’ufficio di stato civile italiano. Se il bambino nasce, invece, all’estero non è possibile autocertificare in Italia la sua nascita in quanto non è ufficialmente nota a nessun ufficio pubblico italiano.

Pubblicato il: Giovedì, 18 Ottobre 2018

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto