Vai menu di sezione

Modalità di richiesta dei diversi tipi di permessi di soggiorno

Richiesta

Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza il cittadino straniero a soggiornare in Italia per un tempo determinato. Entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno alla Questura di Trento. Le tempistiche per richiedere il permesso variano a seconda del tipo del permesso di soggiorno richiesto, così come le modalità. La procedura può infatti essere avviata attraverso l'invio di un kit postale oppure con appuntamento direttamente in Questura.

a1. Richiesta tramite gli uffici postali

La richiesta del permesso di soggiorno viene inoltrata alla Questura competente per territorio attraverso la spedizione di un apposito kit da uffici postali abilitati (sportello Amico). Si tratta di una busta contenente la modulistica e le istruzioni necessarie all’invio delle richieste di rilascio o rinnovo del proprio titolo di soggiorno.

Per un supporto alla compilazione dei moduli e per informazioni sui documenti da allegare lo straniero può avvalersi dell’ausilio della Provincia autonoma di Trento attraverso il Cinformi e i suoi sportelli territoriali e i Patronati.

In seguito alla compilazione dei moduli e all’inserimento in busta degli allegati richiesti (vedi permesso di soggiorno ), lo straniero si deve recare presso un ufficio postale abilitato. L’impiegato verifica l’identità del richiedente e che nella busta vi siano i documenti essenziali richiesti e rilascia al cittadino straniero una ricevuta postale e l'appuntamento per recarsi in Questura per i rilievi fotodattiloscopici.

La ricevuta rilasciata dagli uffici postali consente di permanere regolarmente sul territorio italiano fino all’ottenimento del permesso di soggiorno e, in fase di rinnovo del permesso, di rientrare al proprio paese (purché il rientro avvenga direttamente, e non attraversando altri Stati, e che venga prodotto anche l’originale del precedente permesso di soggiorno).

Ricevuto l’incartamento postale, la Questura controlla la regolarità della richiesta. Se mancano dei documenti la Questura può chiedere allo straniero di integrarli.

Lo stato dell'avanzamento della propria pratica si può verificare sul sito della Polizia di stato inserendo il numero di pratica o assicurata (nr. password della ricevuta postale).

a2. Richiesta direttamente in Questura

Alcune tipologie di permessi di soggiorno devono essere richieste direttamente alla Questura attraverso un appuntamento fissato presso il Cinformi.

Efficacia delle ricevute

Secondo la direttiva del ministro dell'Interno del 5 agosto 2006, gli immigrati in possesso della ricevuta postale o di quella della Questura, perché in attesa della conclusione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, possono contare "sulla piena legittimità del soggiorno" e quindi continuare a godere dei diritti che derivano dallo stesso permesso di soggiorno rinnovato. Con la ricevuta si possono fare le stesse cose che sono consentite col permesso di soggiorno valido, ad esclusione della circolazione nell'area Schengen. In particolare nel caso di rinnovo o aggiornamento del titolo di soggiorno è possibile:

Il rientro al proprio paese di provenienza
Con la ricevuta è possibile tornare nel Paese di provenienza e fare ritorno in Italia in qualsiasi momento purché: l’uscita e il rientro avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera; lo straniero esibisca il passaporto, la ricevuta della presentazione dell’istanza di rinnovo o di aggiornamento del titolo di soggiorno, originale del titolo di soggiorno stesso; il viaggio non deve prevedere il transito in altri Paesi Schengen. Gli effetti dei diritti esercitati cessano in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso.

La richiesta della carta d’identità

La circolare 16/2007, prevede che il cittadino straniero in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro così come per famiglia ha il diritto ad iscriversi all’ufficio anagrafe del Comune e quindi ottenere la carta d’identità.
La circolare 17/2007, chiarisce inoltre che anche i cittadini stranieri che stanno aspettando il rinnovo del permesso possono ottenere o rinnovare la carta d’identità. Con la sola esclusione della validità per l’espatrio, il documento potrà essere rilasciato (o rinnovato) a chi è già iscritto all'anagrafe e ha presentato la domanda di rinnovo nei tempi previsti dalla legge.

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Mercoledì, 05 Settembre 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 04 Ottobre 2018

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto