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Il permesso di soggiorno “Carta blu UE”

Disciplinato dal D.lgs 286/98 art. 27- quater e D.lgs 108/2012 di recepimento della direttiva europea n.2009/50/CE. Circolare amministrativa n. 5209 3 agosto 2012 e Circolare amministrativa n.6385 26 luglio 2012.

La “Carta blu Ue” può essere richiesta dai lavoratori extracomunitari altamente qualificati, come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori del regime delle “quote d’ingresso”. La richiesta della “Carta blu Ue” si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche. La normativa prevede inoltre la possibilità per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di presentare domanda di conversione del permesso di soggiorno in Carta Blu UE, qualora in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento dei titoli di qualifica professionale rilasciati dal loro Paese di origine.

Rilascio e aggiornamento

La richiesta del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo di competenza (in Trentino presso il Servizio lavoro della PAT) avvalendosi del sistema informatizzato del Ministero dell’interno indicando il proprio indirizzo di posta elettronica. Completata la fase di registrazione si accede nell’area “Richiesta moduli”, dove è possibile compilare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC). Per inviare il modulo è necessario indicare tutti i dati obbligatori richiesti – tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo, calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa. L’avvenuta ricezione del modulo sarà disponibile direttamente dalla homepage dell’utente. Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell’effettiva residenza all’estero. Il termine per il rilascio del nulla osta è di 90 giorni, dopo di che il lavoratore straniero dovrà recarsi allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Il permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE” è rilasciato dal Questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito delle stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Ha una validità di due anni nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli altri casi, segue la stessa durata del rapporto di lavoro (che non può essere inferiore ad un anno). Il titolare di Carta blu Ue, nei primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, subisce limitazioni relative all’accesso all’occupazione, sia rispetto all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, per le quali è previsto un divieto assoluto, sia rispetto alla possibilità di cambiare il datore di lavoro, per il quale è necessario richiedere l’autorizzazione preliminare alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro con una procedura di silenzio-assenso.

Le successive istanze di rinnovo del permesso di soggiorno dovranno essere presentate negli appositi uffici postali abilitati e seguono le ordinarie procedure in uso.

Il titolare di permesso di soggiorno denominato Carta blu Ue può:

  • richiedere il ricongiungimento familiare in conformità con le disposizioni generali previste dall’art. 29 del T.U. sull’immigrazione, a prescindere dalla durata del permesso;
  • recarsi in un altro Stato dell’Unione europea, solo dopo 18 mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in cui lo straniero ha ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno, e comunque lo spostamento in un altro Stato membro resta vincolato all’esercizio di un’attività lavorativa altamente qualificata;
  • fare ingresso in Italia senza necessità del visto per esercitare un’attività altamente qualificata, dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro. In tal caso, il datore di lavoro, entro un mese dall’ingresso dello straniero, dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro. Il nulla osta è rilasciato entro il termine ridotto di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare di Carta blu Ue soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro;
  • godere del principio di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza ed assistenza sociale, accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l’alloggio;
  • richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro Stato membro;
  • presentare richiesta di cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale in Italia;
  • iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso la Asl di residenza o di dimora;
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Pubblicato il: Giovedì, 06 Settembre 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 04 Ottobre 2018

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