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Soggiorno dei cittadini dell'Unione

23/07/2007

Il ministero invita i prefetti a supportare i Comuni nell’applicazione del decreto legislativo n. 30/2007, e fa chiarezza sul concetto di “famigliare” e altro ancora...

Il ministero invita i prefetti a supportare i Comuni nell’applicazione del decreto legislativo del 6/2/2007, n. 30. Il decreto, ricordiamo, recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva comunitaria n. 2004/38/CE e disciplina le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione europea e dei loro famigliari. La circolare del ministro dell’Interno Amato fa chiarezza, tra l’altro, sul concetto di “famigliare”, sulla documentazione richiesta per poter godere del diritto di soggiorno per motivi di lavoro, sulle spese sanitarie e sulla polizza di assicurazione sanitaria, sui lavoratori stagionali, sulla maturazione del diritto di soggiorno permanente e posizione dei cittadini dell’Unione con permesso di soggiorno scaduto o in corso di validità e sulla mancanza dei requisiti per soggiorno superiore a tre mesi.

  • Il concetto di “famigliare”: la circolare afferma che per famigliare deve intendersi il coniuge, il discendente proprio o del coniuge (di età inferiore a 21 anni o a carico) e l’ascendente in linea retta, a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela.
  • Soggiorno per motivi di lavoro: ai fini dell’iscrizione anagrafica il cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi per lavoro, anche autonomo, deve produrre la documentazione attestante l’esercizio di una attività lavorativa subordinato od autonoma.
  • Spese sanitarie e polizza di assicurazione sanitaria: il lavoratore cittadino dell’Unione e i suoi famigliari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio sanitario nazionale. Invece i cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i famigliari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.
  • Lavoro stagionale: i cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa stagionale potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989.
  • Soggiorno permanente e posizione dei cittadini dell’Unione con permesso di soggiorno scaduto o in corso di validità: il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari. Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato.
  • Mancanza dei requisiti per soggiorno superiore a tre mesi: qualora nell’ambito del procedimento d’iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi è adottato un provvedimento di rifiuto dell’iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica.

Fin qui, in estrema sintesi, alcune spiegazioni sull’applicazione del decreto legislativo del 6/2/2007, n. 30, tratte dalla circolare emanata recentemente dal Viminale.

Nel frattempo, sulle difficoltà di applicazione del decreto è intervenuto il vicepresidente dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Fabio Sturani. Il responsabile di Anci immigrazione ha risposto a recenti dichiarazioni del Sindaco di Verona sull’applicazione del provvedimento. “E' ovvio – ha detto Sturani – che per come le cose si sono messe stanno scaricando sui Comuni la responsabilità e la verifica dei requisiti soggettivi degli immigrati neocomunitari. Tutti gli accertamenti e le verifiche devono essere fatti: noi pensiamo che siano competenze della Questura, per la sicurezza, e dell'Inps e dei datori di lavoro, per i contributi. L'anagrafe – ha proseguito Sturani – non è in grado di avere tutta la documentazione del cittadino o di attestare la veridicità dei documenti che vengono presentati.” L’Anci, con il ministero dell'Interno, sta cercando di predisporre una nuova procedura applicativa del decreto legislativo n. 30 del 6/2/2007.

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Pubblicato il: Giovedì, 23 Agosto 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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