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Procedimento ingresso lavoro stagionale

09/03/2007

PROCEDURA RILASCIO NULLA OSTA AL LAVORO

PROCEDURA RILASCIO NULLA OSTA AL LAVORO Dal 12 marzo 2007 è possibile presentare domanda di Nulla osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri da impiegare per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori turistico-alberghiero e agricolo. In particolare è possibile presentare domanda nominativa per gli stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006 e per i cittadini provenienti dai seguenti paesi non comunitari: - Albania - Bangladesh - Bosnia-Herzegovina - Croazia - Egitto - India - Macedonia (ex Repubblica Yugoslava di) - Marocco - Moldavia - Montenegro - Pakistan - Serbia - Sri Lanka - Tunisia - Ucraina

Le domande dovranno essere compilate su apposito modello scaricato dal sito www.cinformi.it e il datore di lavoro le potrà presentare tramite due modalità

  1. attraverso le associazioni di categoria o consulenti del lavoro, i quali, se accreditati, potranno caricare la domanda nel sistema informatizzato
  2. tramite raccomandata semplice da inviare all’ufficio Mercato del lavoro via Gilli n. 4 - 38100 Trento

Per il caso di inoltro in via telematica delle domande da parte dei soggetti accreditati (associazioni di categoria e consulenti del lavoro), i dati devono essere inseriti nel sistema autonomamente dai soggetti accreditati stessi; il Servizio lavoro e gli altri enti controlleranno solamente i dati inseriti e le relative autocertificazioni. In tale caso non dovrà essere inviato il cartaceo al Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento. Nel momento in cui si verificassero errori di compilazione, verrà segnalata l’anomalia dal Servizio Lavoro, che dovrà successivamente procedere alla correzione sulla base della presentazione della documentazione opportuna. I soggetti accreditati, oltre a conservare la documentazione cartacea delle istanze e degli allegati previsti (fotocopia docomento di identità del datore di lavoro e fotocopia passaporto solo dati angrafici e residenza), si faranno carico di consegnare al Servizio Lavoro le marche da bollo per l’applicazione sul nulla osta. L’Associazione, per ottenere l’accreditamento, potrà fare richiesta allo help desk del Ministero dell’Interno (tel. n. 06/46527119 - 46527120-46527121 e-mail utg.sui@interno.it). I consulenti del lavoro potranno richiedere le pass di accesso al sistema informatico solo attraverso l’ordine provinciale, secondo le istruzioni già diramate.

Per il caso di istanze presentate da imprenditori senza l’ausilio di terzi, tali istanze dovranno essere spedite per posta (raccomandata semplice) tramite modello scaricabile dal sito www.cinformi.it . In tale sito sono altresì disponibili il modello di frontespizio della busta, l’informativa generale, l’istruzione per la compilazione, le tabelle dei codici stato e dei contratti collettivi di lavoro. Alla domanda vanno allegati fotocopia del documento di riconoscimento del datore di lavoro e fotocopia del passaporto del lavoratore straniero (solo parte da cui è possibile verificare i dati anagrafici). Il Servizio Lavoro raccoglie le istanze di nulla osta al lavoro e verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione, ovvero:

  • richiesta di nulla osta
  • fotocopia passaporto solo dati anagrafici e residenza
  • fotocopia carta di identità del datore di lavoro o del legale rappresentante
  • 2 marche da bollo

Non viene richiesta documentazione fiscale, idoneità alloggiativa (che viene richiesta al lavoratore all'ingresso in Italia), certificato di camera di commercio, in quanto sul modello sono previste le autocertificazioni relative. Successivamente verranno effettuati dei controlli a campione.

Il Servizio lavoro stampa, dopo il controllo di sua competenza, il nulla osta, dopo aver ricevuto, per via telematica, il parere favorevole del Questore. Nel caso di esito negativo dell’istruttoria, il Servizio Lavoro notifica il provvedimento negativo all’interessato, specificandone le motivazioni. Nel caso di parere negativo della Questura, il Servizio invierà all’istante una nota di rigetto, specificando nella motivazione che è stato dato parere negativo da parte della Questura per determinate motivazioni e che, entro 10 giorni, potranno essere presentate controdeduzioni e memorie alla Questura. Trascorso il termine, sarà notificato il provvedimento negativo. Il sistema informatico prevede l’attribuzione in automatico del codice fiscale. Il Servizio Lavoro rilascia il nulla osta al lavoro e lo consegna alla ditta, assieme a tre copie del contratto di soggiorno, debitamente vidimato, che verrà prodotto in automatico dal sistema. Il datore di lavoro provvede ad avvertire il lavoratore che può recarsi al Consolato per richiedere il visto di ingresso. Quindi al lavoratore non deve essere spedito il nulla osta. Il datore di lavoro deve firmare i contratti di soggiorno e consegnarli al lavoratore assieme ad un suo documento di identità. Sarà quindi cura del datore di lavoro consegnare al lavoratore certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla Asl competenti) o una ricevuta della presentazione della relativa istanza, nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio. I datori di lavoro che gestiscono strutture ricettive, possono consegnare al lavoratore, per la successiva presentazione al Cinformi, una dichiarazione di responsabilità secondo la quale ospiteranno i lavoratori all’interno della struttura ricettiva. L’ambasciata visualizza sul sistema informatico il rilascio del nulla osta e rilascia il visto di ingresso al lavoratore.

PROCEDURA RICHIESTA PERMESSO SOGGIORNO Ottenuto il visto di ingresso dall’autorità consolare italiana nel Paese di provenienza, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale il lavoratore straniero si dovrà recare al CINFORMI di Via Zambra n. 11 a TRENTO, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, per la richiesta del permesso di soggiorno e per l’eventuale ritiro del certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore si deve presentare con:

  • tre originali del contratto di soggiorno vidimati dal Servizio Lavoro e sottoscritti dal datore di lavoro
  • fotocopia del passaporto (originale in visione)

inoltre, se alloggiati in appartamento consegnare

  • certificato idoneità alloggiativa o ricevuta richiesta rilascio idoneità alloggiativa unitamente alla dichiarazione di assenso del proprietario dell’alloggio nel caso in cui il proprietario sia diverso dal datore di lavoro allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante

se alloggiati presso strutture alberghiere consegnare

  • dichiarazione di ospitalità presso la struttura alberghiera unitamente alla fotocopia del documento di identità del dichiarante

Dopo essere stati al Cinformi è necessario spedire alla Questura di Trento attraverso gli uffici postali abilitati la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno con apposto la marca da bollo da euro 14,62, pagando alle Poste 30 euro per la pratica. Se il soggiorno è superiore a 90 giorni è necessario versare al ministero dell'economia e delle finanze il costo per il permesso di soggiorno elettronico attraverso un bollettino postale di euro 27,50.

Si ricorda che, secondo quanto disposto dalla direttiva del ministro dell’Interno del 20/02/2007, nelle more della consegna del rilascio del permesso di soggiorno il lavoratore straniero può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso nonché essere ammesso a svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio qualora:

  • abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno al Cinformi entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale
  • abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso il Cinformi
  • sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dal Cinformi
  • sia in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato

Il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione aziendale di assunzione del lavoratore al Centro per l’Impiego entro il giorno prima della data di assunzione.

L’iscrizione al Servizio sanitario può essere richiesta all’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

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Pubblicato il: Mercoledì, 22 Agosto 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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