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Più facile ricongiungere la famiglia

15/02/2007

Oggi entra in vigore il decreto legislativo n. 5/2007 che recepisce la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003

Oggi entra in vigore il decreto legislativo n. 5/2007 che recepisce la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003. Il nuovo decreto legislativo sostituisce l'art. 29 del D. Lgs. 286/1998 stabilendo che non è più necessario dimostrare che i figli minori sono “a carico”, potendosi tale requisito considerare implicito. Tra le altre cose la nuova riformulazione dell'art. 29 prevede che i documenti che attestano i rapporti di parentela andranno presentati all'autorità consolare italiana del paese d’origine o di provenienza e non più allo sportello unico per l'immigrazione (in Trentino alla Questura). Il nuovo decreto prevede che si possono ricongiungere i genitori a carico indipendentemente dall'età quando non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. Il decreto esplicita, inoltre, che nel caso del ricongiungimento di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà, senza presentare l'idoneità alloggiativa. Oltre a ciò, per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Tra le altre novità, vi è anche quella che prevede che al famigliare del minore bisognoso di cure sia rilasciato un permesso di assistenza che consente di svolgere l'attività lavorativa. Tale permesso non può essere comunque convertito in permesso per motivi di lavoro. La richiesta di ricongiungimento può essere respinta solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello stato italiano o di un paese con il quale l’Italia abbia firmato accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne.

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Pubblicato il: Mercoledì, 22 Agosto 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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