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Permesso di soggiorno CE

14/02/2007

Dal 14/02/2007 sono entrate in vigore le nuove regole per il rilascio del "Permesso di soggiorno CE" per soggiornanti di lungo periodo

Dal 14/02/2007 sono entrate in vigore le nuove regole per il rilascio del "Permesso di soggiorno CE" per soggiornanti di lungo periodo che sostituirà la Carta di soggiorno. Sarà rilasciato dopo 5 anni di regolare soggiorno in Italia e permetterà di lavorare negli altri stati dell’Unione europea che hanno recepito l’apposita direttiva Ue. Il decreto legislativo n. 3/2007, che è entrato in vigore oggi 14 febbraio 2007, recepisce la direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Il decreto sostituisce l’articolo 9 del Testo unico per l’immigrazione (D. Lgs. 286/1998) relativo alla Carta di soggiorno con il “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, che sarà a tempo indeterminato e sarà rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Agli stranieri già titolari di Carta di soggiorno si applicano le norme del nuovo decreto legislativo. Infine, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla Carta di soggiorno, il riferimento si intende al Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo così come stabilito dal decreto legislativo n. 3/2007.

SCHEDA Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei famigliari, può chiedere alla Questura il "Pemesso di soggiorno CE" per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), tramite l'Ufficio postale abilitato compilando gli appositi moduli 1 e 2 (kit). Il "Pemesso di soggiorno CE" - che è a tempo indeterminato - può essere richiesto anche per il coniuge e per i figli minori ultraquattordicenni conviventi (i figli minori di 14 anni sono inseriti nel Permesso di soggiorno CE del/dei genitore/i). Il coniuge e i figli minori ultraquattordicenni conviventi devono provvedere a compilare un proprio modulo 1 (vedi scheda informativa). Per iscrivere i figli minori infraquattordicenni nel Permesso di soggiorno CE del/dei genitore/i è sufficiente compilare la relativa parte del Modulo 1, quale autocertificazione purché nati in Italia o entrati con visto per Ricongiungimento familiare o Famigliare al seguito. Non può chiedere il Permesso di soggiorno CE lo straniero che soggiorna per motivi di studio o formazione professionale, o che è in Italia per protezione temporanea o per motivi umanitari, o soggiorna per asilo o ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, o è titolare di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal D. Lgs. 286/1998 e dal suo Regolamento di attuazione.

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Pubblicato il: Mercoledì, 22 Agosto 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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