Vai menu di sezione

“Decreto sicurezza e immigrazione” in Gazzetta Ufficiale

07/12/2018

Il decreto, così come modificato dalla legge di conversione, è entrato in vigore il 4 dicembre 2018
Aula Camera dei Deputati

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 la Legge 1° dicembre 2018, n. 132, il cosiddetto “Decreto sicurezza e immigrazione”. Il decreto, così come modificato dalla legge di conversione, è in vigore dal 4 dicembre ed è costituito da 40 articoli suddivisi nei seguenti 4 Titoli:
Titolo I (artt. 1-15) - Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
Titolo II (artt. 16-31) - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;
Titolo III (artt. 32-38) - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Titolo IV (artt. 39-40) - Disposizioni finanziarie e finali. 
Tra le principali novità della nuova legge vi sono l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito dal rilascio di permessi di soggiorno speciali in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile.
Il sistema di accoglienza dei migranti viene complessivamente ristrutturato prevedendo, tra l’altro, che il sistema Sprar sia riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati e non, come in precedenza, anche ai richiedenti asilo.
Per la concessione della cittadinanza italiana per residenza o matrimonio, le persone che non hanno firmato l’accordo di integrazione o che non sono in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo devono dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Prevista inoltre la revoca della cittadinanza (acquisita per matrimonio o naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età) in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione.

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Venerdì, 07 Dicembre 2018 - Ultima modifica: Mercoledì, 12 Dicembre 2018

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto